martedì 8 maggio 2012

LAVORO DI DIRITTO

Il parlamento...



PARLAMENTO
Indice:
  • Parte seconda della costituzione
  • Parlamento
  • Camera dei deputati
  • Senato
  • Funzione legislativa
Parte seconda della costituzione:

La costituzione è composta da tre parti: principi fondamentali, prima parte e seconda parte.
Nella seconda parte vengono descritti i 5 protagonisti del nostro sistema costituzionale: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e Corte Costituzionale.


Parlamento:
Il Parlamento è composto da due camere: camera dei deputati e il Senato
I componenti vengono Eletti dai cittadini ogni 5 anni
Esercita la funzione legislativa che consente di emanare le leggi.


Camera dei Deputati:


La Camera dei deputati (a volte chiamata semplicemente Camera) è una delle due assemblee parlamentari (l'altra è il Senato della Repubblica) che costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1939 era in vigore la Camera dei deputati del Regno d'Italia.
I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente. A norma dell'art. 56 Cost., la Camera è composta da 630 membri, di cui 618 eletti in Italia, e 12 nella circoscrizione Estero: tali membri vengono detti deputati.


Senato:


Senato è il nome che nel parlamento di moltissimi ordinamenti bicamerali è attribuito ad una delle due camere e, precisamente, alla cosiddetta camera alta. Il nome deriva da quello del Senato romano e nella storia, prima di giungere ad indicare una delle camere del parlamento, è stato largamente usato per designare collegi statali di vario tipo, per lo più investiti di funzioni consultive nei confronti del sovrano o degli organi di governo (come il Senato della Repubblica di Venezia) o, talora, di funzioni giurisdizionali (come il Senato di Milano). Il primo uso del termine per designare la camera alta risale alla Costituzione degli Stati Uniti, in seguito imitata da moltissime altre.


Funzione legislativa del senato:
17
La funzione legislativa consiste nel procedimento per mezzo del quale vengono
introdotte nuove norme all’interno dell’ordinamento giuridico. Come stabilisce la Costituzione,
tale funzione è esercitata collettivamente dalle due Camere e ciò signifi ca
che un disegno di legge, per diventare legge, deve essere approvato da entrambe le
Camere nello stesso identico testo.
La Costituzione prevede due tipi di leggi: le leggi costituzionali, che modifi cano la
Costituzione o ne integrano il contenuto senza modifi carne alcun articolo e le leggi
ordinarie, che dettano le comuni regole di convivenza civile. Questi due tipi di leggi
differiscono tra loro per quanto riguarda il procedimento che conduce alla loro formazione
e per il rango che occupano all’interno dell’ordinamento giuridico. Nel nostro
ordinamento infatti al primo posto ci sono le leggi costituzionali e al secondo posto le
leggi ordinarie [insieme agli altri atti aventi valore di legge: decreti legislativi delegati e
decreti-legge].


Nessun commento:

Posta un commento